novembre 2017

 

Appunti circa l’Assemblea Generale A.R.I. 

tenutasi a Novegro nel novembre 2017

 

Il nodo principale è questo:

durante l’Assemblea Generale Nazionale (AGN) non è stato permesso ANCORA UNA VOLTA ai delegati del Veneto di esprimere il proprio parere e voto, corrispondente a quanto riportato sul verbale dell’Assemblea CRV di Verona, e già anticipato alla Segreteria Generale come richiesto.

Premetto che, mi par di aver capito, la Segreteria Generale abbia dichiarato di NON aver ricevuto la documentazione del CRV… infatti l’attuale prassi (non mi pare “normata” da Statuto o Regolamento) contempla che ogni CCRR anticipi i propri Verbali, specificatamente per i punti dell’AGN, alla Segreteria Generale di Milano.

Secondo questa pratica i delegati regionali in AGN diventano dei meri “lettori” - di quanto discusso, votato e, quindi  verbalizzato, alle proprie Assemblee Regionali - di documentazione GIA’ a disposizione degli uffici a Milano come indicato nel paragrafo sopra…

Due sono i modi che la Segreteria Generale ha di ELIMINARE il voto di un qualsiasi Comitato Regionale (C.R.):

  • Dichiarare di NON aver ricevuto la documentazione inerente l’Assemblea Generale Nazionale da parte del C.R. stesso
  • Dichiarare di NON aver ricevuto la comunicazione della nomina del delegati in A.G.N.

 

 

Copio quanto riportato nel nostro Statuto Nazionale circa i delegati del CCRR. Come ulteriormente suffragato dall’articolo 51 del regolamento, NON è di pertinenza nazionale “il modo” con cui vengono scelti i delegati !

Art. 18

Le Assemblee Generali sono composte da due delegati per ogni regione, secondo l’ordinamento amministrativo dello Stato, che votano secondo quanto disposto dagli artt. 40 e 53; le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o Straordinarie.

 

Art. 40

In prima convocazione l’Assemblea Generale potrà deliberare con l’intervento di almeno la metà delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi. Per la seconda convocazione sarà sufficiente l’intervento di almeno un terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi. Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza delle Delegazioni Regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.

 

Art. 53

I Comitati Regionali provvedono inoltre a nominare i propri Delegati all’Assemblea Generale dell’A.R.I.; tale nomina deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria Generale. Le Delegazioni Regionali intervengono alle Assemblee dell’A.R.I. in rappresentanza dei Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni sulle quali i rispettivi Comitati Regionali hanno competenza, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali nelle rispettive Regioni.

Per la regolamentazione generale:

Art. 51

I Comitati Regionali sono formati dai rappresentanti delle Sezioni della Regione ed hanno la più ampia autonomia regolamentare. In particolare, essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la propria costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Generale di cui all’art. 18 ed in armonia con il presente Statuto.

 

In questo preciso caso, visto che i delegati “annunciati” non erano disponibili, il Presidente del CRV ha esercitato il suo potere di nomina, come previsto dal Regolamento del C.R.Veneto, indicando altri due delegati.

 

Secondo la mia interpretazione di Statuto e Regolamenti, non spetta al Segretario Generale, ne all’Assemblea dei Delegati, mettere in discussione una legittima decisione di un Presidente di C.R. salvo poi invocare, a giustificazione da parte della Segreteria, che NON E’ GIUNTA LA COMUNICAZIONE… che invece risulta, di nuovo, regolarmente effettuata !